Il contratto di mutuo: dettagli

Il CONTRATTO DI MUTUO è regolato dall’articolo 1813 e seguenti del codice civile, e in sostanza si esplica mediante un finanziamento concesso da un istituto di credito (mutuante) al richiedente (mutuatario), dietro presentazione di una garanzia e con finalità solitamente di acquisto di un immobile.

ELEMENTI CONTENUTI DEL CONTRATTO DI MUTUO:

– I SOGGETTI COINVOLTI, ossia il finanziatore ed il mutuatario, oltre che i garanti (quindi proprietario dell’immobile ed eventuale fideiussore);

– L’OGGETTO, ossia l’ammontare del mutuo più la quietanza della parte mutuataria;

 OBBLIGHI PER I MUTUATARI, come ad esempio dare prova dell’avvenuta iscrizione ipotecaria o costituire una copertura assicurativa sull’immobile;

– CONDIZIONI DI RIMBORSO, ossia la durata del mutuo e le modalità di rimborso, cui bisogna allegare il PIANO DI AMMORTAMENTO;

– IPOTECA, con la documentazione e la descrizione dettagliata delle unità interessate;

– SPESE E ONERI FISCALI, le prime da corrispondere alla banca, mentre gli oneri all’erario;

 FACOLTA’ DI ESTINZIONE ANTICIPATA, con indicazione della relativa commissione;

– INDIRIZZI a cui dovranno essere inviate le comunicazioni scritte tra le parti;

– ALLEGATI – CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI:

a) ALTRI OBBLIGHI, come la comunicazione da parte del cliente di eventuali intervenute variazioni della propria situazione economico – finanziaria;

b) SOLIDARIETA’ ED INDIVISIBILITA’ DEGLI OBBLIGHI, facoltà della banca di richiedere il rimborso anche dell’intero mutuo ad un solo mutuante, indipendemente dal numero dei soggetti coinvolti nel contratto;

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, possibilità per il finanziatore di richiedere l’immediato rimborso, per motivi rilevanti quali situazioni in grado di menomare la garanzia ipotecaria, eventuali protesti o assoggetamento a procedure concorsuali;

d) IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI (eventuali);

e) DIMINUZIONE DI GARANZIA, se il valore del bene posto a garanzia dovesse ridursi;

f) CESSIONE DEL CREDITO, in favore della banca;

g) ACCOLLO, che non libera il debitore originario dalla sua obbligazione.