Come si evince dall’articolo 1936 del codice civile la FIDEIUSSIONE è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo soggetto, che si obbliga a garantire l’adempimento del debitore. In sostanza, in caso di insolvenza da parte del debitore durante il rimborso di un mutuo o di un prestito, il creditore può chiedere al fideiussore l’adempimento dell’obbligazione. Tale contratto è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza, ed inoltre l’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio, cioè essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita.

TIPOLOGIE DI FIDEIUSSIONE:

1- SOLIDALE: mediante cui, il garante si obbliga per il pagamento della stessa prestazione del debitore, ossia per lo stesso ammontare.

2- CON BENEFICIO DI ESCUSSIONE: con cui il fideiussore è tenuto all’adempimento solo di cò che residua del debito, dopo la preventiva ESCUSSIONE del patrimonio del debitore garantito.

3- SPECIFICA: tramite cui il fideiussore garantisce soltanto una determinata obbligazione del debitore nei confronti di un creditore;

4- OMNIBUS: particolare tipologia con cui il fideiussore si obbliga a garantire i debiti presenti e futuri del debitore rispetto al creditore (la banca). Tale fideiussione è valida solo se è stato stabilito un importo massimo garantito;

5- BANCARIA: attraverso cui la banca diviene fideiussore garantendo l’adempimento di una obbligazione di un debitore nei confronti di un creditore terzo. Chiaramente la banca concederà questo tipo di garanzia solo dopo aver verificato lo stato di solvibilità del soggetto che ne necessita.

E’ possibile, infine, che il debito sia garantito da una pluralità di fideiussori, in questo caso i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che estingue la totalità del debito, ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri fideiussori, ossia potrà richiedere la restituzione di quanto versato anche per conto degli altri fideiussori a questi ultimi.