Il PEGNO è il diritto reale di garanzia che il debitore (o un soggetto terzo) riconosce al creditore sotto forma di un bene mobile o crediti dal valore più o meno equivalente al prestito ottenuto. Esso è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del codice civile.

Il PEGNO SUI TITOLI, in particolare, è la garanzia il cui oggetto è rappresentato da titoli di credito appositamente individuati. La garanzia del pegno và inserita direttamente sul titolo, senza che sia necessaria la notifica del debitore, così come stabilito dall’articolo 1997 del codice civile, altrimenti l’operazione non ha alcun effetto. La costituzione del pegno è soggetta a regole diverse a seconda della tipologia del titolo, in particolare:

– per i TITOLI AL PORTATORE, è sufficiente la consegna materiale del titolo al creditore pignoratizio;

 per i TITOLI ALL’ORDINE, è necessario, oltre alla consegna del titolo, apporre sul documento una girata con clausola in garanzia. Nel caso di titoli all’ordine, come la cambiale, deve essere indicato per ogni singolo titolo dato in garanzia, la data di emissione, il nome dell’emittente, la data di scadenza e l’importo.

– per i TITOLI NOMINATIVI, è indispensabile l’adempimento della duplice intestazione sul titolo e nel registro dell’emittente (articoli 2021 e 2024 codice civile).

Particolarità del PEGNO DI TITOLI AZIONARI

Il pegno di azioni garantisce il creditore pignoratizio per quella parte di patrimonio sociale, rappresentate dalle azioni vincolate realmente. L’oggetto sostanziale, di tale pegno, è quindi costituito dal valore di mercato delle azioni pignorate e non dal loro valore nominale. Per l’articolo 2352 del codice civile, il diritto di voto scaturente dal possesso di azioni spetta al creditore pignoratizio, salvo patto contrario. Inoltre al creditore spettano il diritto di essere informato sulle vicende societarie e gli strumenti di difesa contro gli organi societari, come il diritto ad impugnare le delibere o la possibilità di promuovere, ove ne ricorrano gli estremi, l’azione di responsabilità.