L’esborso finanziario di un mutuo può essere ridotto grazie alle DETRAZIONI FISCALI, concesse al mutuatario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile. Tali detrazioni riducono l’IRPEF dovuta dal contribuente, ma SOLO in riferimento alla “prima casa”, ossia quella destinata ad abitazione principale. In particolare:

– Per i MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA è detraibile dall’imposta sul reddito un importo pari al 19%: degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Questi oneri dovrenno, tuttavia, essere relativi a mutui garantiti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale entro dodici mesi dall’acquisto (salvo trasferimento avvenuto per motivi di lavoro dopo l’acquisto). Il massimo importo su cui è possibile effetuare la detrazione del 19% è di 4.000 euro, ciò grazie alla legge finanziaria 2008 che ha elevato la precedente somma che era di 3.615,20 euro.

– Per i MUTUI PER COSTRUZIONE  O RISTRUTTURAZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, stipulati a partire dal 1998, è detraibile dall’imposta sul reddito un’ammontare pari al 19% degli oneri, fino ad un importo massimo di 2.582,28 euro complessivi. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio in un periodo compreso fra i 6 mesi antecedenti o i 18 mesi successivi alla stipula del mutuo e che l’unità sia adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine di questi lavori. Per ristrutturazione si intende quelle opere soggette a concessione edilizia, volte a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere in un organismo diverso in tutto o in parte dal precedente.

– Per i MUTUI STIPULATI PRIMA DEL 1993, anche qui è detraibile il 19% di tutti gli oneri, fino ad un importo massimo pari a 3.615,20 euro se si tratta di abitazione principale, e pari a 2065,83 euro  se si tratta di altra propria abitazione, per ciascun intestario del mutuo.