MEDIATORI CREDITIZI sono quelle persone fisiche o giuridiche che professionalmente, o anche a titolo non esclusivo, metteno in contatto, attraverso l’attività di consulenza, gli istituti di credito e gli utenti interessati ad ottenere un finanziamento o un mutuo. Il loro ruolo è ad oggi importante:

– per gli istituti, perchè aiutano ad aumentare i volumi dei finanziamenti svolgendo la loro attività anche a domicilio o presso le agenzie di finanziamento (collegate ad esempio alle agenzie immobiliari);

– per gli utenti, che ricevono un aiuto per ottenere il mutuo.

La DISCIPLINA NORMATIVA dei mediatori creditizi, pur essendo più specifica, rientra nella legislazione degli istituti di credito, ossia sono sottoposti al controllo da parte degli organi di vigilanza a tutela del pubblico.

REQUISITI RICHIESTI per essere un mediatore creditizio: l’iscrizione all’ALBO previsto per tale professione, come forma di garanzia di professionalità di chi svolge tale attività. Dall’art.4 del D.P.R. 28 luglio 2000 n.287 risulta che possono iscriversi a tale albo:

1- i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con particolari requisiti, se si possiede:

a) domicilio in Italia;

b) diploma di scuola media superiore;

c) onorabilità ai sensi dell’articolo 109 del testo unico bancario;

2- le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all’estero, con i seguenti requisiti:

a) oggetto sociale che comprenda la mediazione creditizia;

b) svolgimento dell’attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all’albo;

c) possesso dei requisiti richiesti dal comma 1, lettera c) articolo 23 del testo unico bancario per i soci di controllo;

d) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) articolo 23 testo unico bancario da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.