L’ACCOLLO del mutuo è un contratto tra il mutuatario originale dell’operazione e il soggetto interessato ad acquistare l’immobile coperto dal mutuo, mediante il quale quest’ultimo subentra al mutuatario. In pratica il subentrante si accolla il debito residuo del mutuo alle stesse condizioni originariamente stabilite tra banca e mutuatario originale, e diventa proprietario dell’immobile solo una volta terminato il pagamento del mutuo che si è accollato. Quindi si ricorre a questa procedura quando si ha intenzione di acquistare un immobile che è già coperto da un mutuo. Le figure coinvolte sono 3:

1- L’ACCOLLATO, ossia il mutuatario;

2- L’ACCOLLATARIO, cioè l’ente creditore;

3- L’ACCOLLANTE, ossia il terzo soggetto che vuole acquistare l’immobile.

TIPOLOGIE DI MUTUO ACCOLLO:

a) LIBERATORIO: fa sì che, alla stipula dell’accollo, l’accollato perda ogni obbligazione nei confronti della banca (ma SOLO se questa presta il suo consenso all’operazione), ne consegue che il rimborso del debito residuo rimarrà, sempre e in ogni caso, di competenza dell’accollante;

b) CUMULATIVO: mediante cui l’accollato resta vincolato alla banca insieme all’accollante, infatti se quest’ultimo non riesce a pagare le rate del mutuo, la responsabilità del rimborso spetta all’accollato.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’ACCOLLO

L’accollo risulta solitamente vantaggioso per il nuovo acquirente, poichè lo esonera dal pagamento delle spese che l’accensione di un mutuo comporta. Tuttavia sarà importante verificare se le modalità previste per la restituzione del debito siano effettivamente vantaggiose o meno. Questa operazione, infatti, potrebbe risultare svantaggiosa per l’accollante qualora le condizioni attuali dei tassi d’interesse siano migliori rispetto a quelle verificatesi al momento della stipula del contratto, effettuato dal mutuante originario. Se ciò si verificasse l’accollante, dovendo pagare interessi maggiori, avrebbe più convenienza ad accendere un nuovo mutuo sull’abitazione che intende acquistare piuttosto che effettuare l’accollo. Un ulteriore svantaggio riguarda l’accollato nel caso di accollo cumulativo, infatti egli resta obbligato nei confronti dell’accollatario nel caso di morosità o d’insolvenza dell’accollante.