In questa sede verranno trattati il MUTUO BANCARIO in generale e successivamente il CREDITO FONDIARIO nello specifico.

Il MUTUO BANCARIO è la forma più utilizzata di mutuo ed è quel prestito erogato, di solito per importi rilevanti, da un istituto di credito, a fronte della presentazione di una garanzia da parte del mutuatario. La concessione del mutuo è dunque strettamente legata alla garanzia presentata (o richiesta) e in base a questa si può avere:

– un mutuo IPOTECARIO, che è un contratto di medio lungo termine, a forma di prestito garantita, tipicamente da ipoteca o da altre forme come ad esempio la fideiussione, per garantire il mutuante circa la restituzione.

– un mutuo CHIROGRAFARIO, che non è assistito da una garanzia ed è un finanziamento a medio termine per l’acquisto di beni funzionali all’impresa o per esigenze individuali.

Nella maggior parte dei casi il mutuo è richiesto e concesso per effettuare l’acquisizione di un immobile, ma vi sono anche altri tipi di mutuo in base alla loro finalità, in particolare: quello edilizio (per costruire un immobile), quello per ristrutturazione (per finanziare opere di riordino immobili), quello per liquidità (per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro).

Il CREDITO FONDIARIO è la concessione, da parte degli istituti di credito, di finanziamenti a medio lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (ciò assicura al mutuante, in caso di mancata restituzione del finanziamento, la soddisfazione del credito prima di ogni altro creditore e sino al totale recupero). L’ammontare massimo di questa operazione non può essere superiore all’80% del valore dell’immobile. Solitamente la procedura di concessione del mutuo si basa su un procedimento detto “doppio contratto”, infatti l’istituto, dopo un esame di merito riguardante il soggetto richiedente e l’immobile presentato in garanzia, stipula un contratto preliminare, che acquisirà piena validità solo dopo l’accertamento dell’avvenuta iscrizione ipotecaria. Acquisite tutte le informazioni necessarie, le parti stipulano il contratto di consegna e quietanza, con il quale viene consegnato al richiedente l’importo pattuito.