Donazione e tassazione delle donazioni

In genere gli istituti di credito sono restii alla concesione di un mutuo la cui garanzia è posta su un immobile che è giunto in proprietà del richiedente mediate una DONAZIONE, ciò al fine di evitare di trovarsi nel bel mezzo di controversie legali il cui esito è quasi scontato. Infatti, gli eredi del donatore hanno il diritto di revocare l’atto che lede la propria quota di leggittimità entro 20 anni dal compimento dell’atto di donazione, laddove il donatore li abbia trascurati, con la conseguenza della revoca della proprietà dell’immobile di chi ha beneficiato della donazione.

Per cercare di ovviare a queste problematiche, la pratica professionale ha escogitato alcuni rimedi, quali (fonte: Il sole 24 ore):

1- il ricorso ad una fideiussione del donante;

2- il ricorso all’atto risolutivo della donazione;

3- il ricorso alla concessione di ua garanzia convenzionale per evinzione da parte del donante e del donatario – venditore a favore dell’acquirente.

TASSAZIONE DONAZIONE DI UN IMMOBILE

Anche quando si dona un immobile scattano le imposte da versare, in particolare:

1- l’imposta ipotecaria, pari al 2% del valore dell’immobile;

2- l’imposta di registro, pari all’1% del valore dell’immobile.

Tuttavia queste due imposte diventano fisse, da 168 euro ciascuna, laddove sussistono i requisiti per ottenere le agevolazioni previste per la PRIMA casa.

3- l’imposta sulla donazione, che è la più gravosa, essa varia in base al grado di parentela fra il donatore ed il beneficiario, nello specifico:

a) 4% ciascuno sul valore eccedente 1.000.000 di euro, per il coniuge e i parenti in linea retta;

b) 6% ciascuno sul valore eccedente 100.000 euro, per fratelli e sorelle;

c) 6% sul valore totale per tutti gli altri parenti fino al 4°grado;

d) 8% sul valore totale per tutte le altre persone.