L’articolo 1813 del codice civile definisce il MUTUO come: “il contratto col quale una parte, detta mutuante, consegna all’altra, detta mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità”. Gli articoli seguenti (1814 e 1815) integrano tale nozione affermando che le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario, e che salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per determinare tali interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e di conseguenza non sono dovuti interessi.

Ma quali sono GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI MUTUO?

1- L’ACCORDO DELLE PARTI, che da solo non è elemento sufficiente al perfezionamento del contratto essendo il mutuo un contratto reale. Nel caso in cui all’accordo raggiunto non faccia seguito il trasferimento, ricorreranno comunque i presupposti per l’esercizio dell’azione di risarcimento nei limiti dell’interesse negativo, ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile;

2- LA CONSEGNA DEL BENE, che è l’elemento perfezionativo della fattispecie, per la teoria del contratto reale;

3- LA CAUSA, diversa a seconda che si tratti di mutuo oneroso o di mutuo gratuito. Nel primo caso, la causa consiste nello scambio tra la possibilità di uso di un bene fungibile e il pagamento degli interessi; nel secondo, invece, consiste nel beneficio arrecato nel lasciar godere del bene il mutuatario;

4- L’OGGETTO, che deve essere una quantità di denaro od altro bene fungibile. Questi ultimi sono quei beni che non hanno una propria individualità e che quindi possono essere sostituiti con altri dello stesso genere. La fungibilità va intesa, inoltre, in senso oggettivo e non soggettivo, non avendo importanza come il bene è considerato dalle parti;

5- LA FORMA, che è libera.