Al fine di ottenere un mutuo è necessario presentare valide garanzie, in quest’ottica l’IPOTECA sull’immobile è la tipica garanzia richiesta dalla banca per la concessione di un finanziamento. L’ipoteca, come stabilito dall’articolo 2808 del codice civile, attribuisce il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

ISCRIZIONE DELL’IPOTECA

L’IPOTECA si costituisce solo mediante la sua iscrizione nei registri immobiliari, questa forma di pubblicità è quindi costitutiva, ma non sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca, infatti essa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine. In base all’ordine delle iscrizioni l’ipoteca può essere di primo grado o di gradi successivi. Generalmente le banche non concedono mutui garantiti da ipoteche di secondo (o maggiore) grado, questo in quanto se il debitore dovesse divenire insolvente sarebbero soddisfatti per primi i creditori garantiti da ipoteca di primo grado e successivamente, laddove possibile, gli altri.

CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA

L’estinzione automatica dell’ipoteca avviene per legge dopo 20 anni dall’iscrizione, a meno che il debito che garantisce non sia integralmente estinto prima dei 20 anni, vale a dire per quei mutui come ad esempio i decennali, in questo caso è possibile cancellare l’ipoteca, in qualsiasi momento, mediante un atto notarile sottoscritto dal creditore. Tale consenso è sempre obbligatorio se il debito è stato interamente restituito. Le spese per l’atto di cancellazione erano previste a carico del richiedente fino a qualche anno fa, ma dal 2007 dopo l’introduzione del DECRETO BERSANI, queste sono state abolite, infatti, dovrà essere la banca ad effettuare la cancellazione. Altri motivi di cancellazione, oltre all’estinzione dell’obbligazione e al passaggio dei 20 anni, sono: la rinuncia espressa e redatta per iscritto dal creditore, la vendita forzata dell’oggetto ipotecato e il perimento della cosa stessa.