Penale Estinzione anticipata mutuo

Come ogni altro contratto anche il mutuo può essere risolto anticipatamente, rimborsando il debito residuo prima della scadenza concordata. Tuttavia la banca non ha convenienza in questo tipo di operazione perdendo gli interessi futuri, per questo motivo in caso di ESTENZIONE ANTICIPATA esiste una PENALE da corrispondere la banca. Prima della Legge Bersani del 2007, che ha regolato diversamente questi casi, la percentuale della penale oscillava tra l’1% e il 4% in base al tipo di contratto.

A seguito dell’ACCORDO ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI, sono state stabilite le percentuali massime per l’estinzione anticipata, in particolare:

1- per i MUTUI A TASSO VARIABILE: 0,50% soglia massima; 0,20% per estinzione nel terzultimo anno del periodo di ammortamento, mentre negli ultimi 2 anni NON ci sono penali;

2- per i MUTUI A TASSO FISSO stipulati:

a) prima del 2001: si hanno le stesse condizioni previste per i mutui a tasso variabile (0,50%; 0,20%; 0,0% a seconda del momento dell’estinzione);

b) dal 2001 in poi: 1,90% estinzione nella prima metà del periodo di ammortamento mutuo; 1,50% nella seconda metà; 0,20% nel terzultimo anno; 0% negli ultimi 2 anni;

3- per i MUTUI A TASSO MISTO stipulati:

a) prima del 2001 e per quelli dopo il 2001 che prevedono variazione di tasso con cadenze periodiche pari o inferiori ai 2 anni: stesse condizioni del mutuo tasso variabile (0,50%; 0,20%, 0,0% a seconda del momento dell’estinzione);

b) dopo il 2001 e che prevedono variazioni di tasso con cadenze periodiche superiori ai 2 anni:

– se al momento dell’estinzione il mutuo è a tasso variabile (solite condizioni del mutuo a tasso variabile)

– se al momento dell’estinzione il mutuo è a tasso fisso si avranno penali: dell’1,90% per estinzione nella prima metà del periodo di ammortamento; dell’1,50% nella seconda metà; dello 0,20% nel terzultimo anno, o% negli ultimi 2 anni.